Recuperare la detrazione 65%: via libera per gli incapienti alla cessione del credito anche alle banche. Lo prevede un emendamento approvato dalla Camera
La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità per i condòmini di recuperare la detrazione del 65% per le spese sostenute su parti condominiali.
In particolare è previsto che, in luogo della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.
Secondo la legge di Bilancio 2017 rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con un emendamento approvato il 22 maggio 2017 dalla commissione Bilancio della Camera alla Manovra correttiva (dl 50/2017), è prevista l’estensione del meccanismo di cessione dei crediti fiscali, solo per i soggetti incapienti, anche agli istituti di credito.
Gli incapienti potranno dunque cedere la detrazione anche alle banche e agli altri intermediari finanziari, non solo alle imprese.
La modifica introdotta dall’emendamento
L’emendamento accolto incide sulla norma che regola la riqualificazione energetica presente nel dl 63/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 90/2013), con le sostituzioni integrali dei commi 2-ter e 2-quinquies dell’art. 14.
Comma 2-ter
Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Comma 2-quinquies
il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
Le nuove condizioni per la cessione del credito
La misura, già discussa con la legge di Bilancio ma poi non votata a causa della crisi di governo, prevede che in alternativa alla detrazione si possa cedere il corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati come istituti di credito e intermediari finanziari.
La cessione si ha se per i soggetti sussistono le condizioni di incapienza, di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a) del dpr 917/1986, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Segnaliamo, infine, che l’emendamento è limitato agli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni. Nessun riferimento viene fatto alle norme relative alla messa in sicurezza antisismica, il cosiddetto sismabonus, che rimane fuori dai giochi.
Si attendono dunque le modalità attuative da parte dell’Agenzia dell Entrate.