Accatastamento fabbricati rurali, in arrivo dalle Entrate gli avvisi di regolarizzazione

Accatastamento fabbricati rurali, l’Agenzia invia avvisi per la regolarizzazione e spiega i vantaggi a ravvedersi spontaneamente. La nota dei geometri

 

Il dl n. 201/2011 (decreto salva Italia) impone definitivamente l’accatastamento urbano dei fabbricati rurali, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, finalizzata anche al pagamento delle imposte sugli immobili.

In particolare:

  • entro il 30 novembre 2012, i proprietari dei fabbricati rurali, o loro porzioni, ancora censiti nel catasto terreni avevano l’obbligo di iscriverli nel catasto fabbricati
  • in caso di inadempimento, l’Agenzia provvede all’iscrizione al catasto d’ufficio, con oneri a carico del proprietario
  • le sanzioni per il mancato accatastamento vanno da un minimo di 1.032 euro, ad un massimo di 8.264 euro
  • si può beneficiare del ravvedimento operoso nel caso di iscrizione volontaria al catasto, con notevole riduzione delle sanzioni (da un minimo di 172 euro a un amassimo di 1.377 euro) dovute per la tardiva presentazione

Ricordiamo che i fabbricati esclusi dall’obbligo di iscrizione sono:

  • gli immobili collabenti F/2 (privi di rendita), da dichiarare mediante Docfa a cura di un professionista abilitato
  • gli immobili diroccati (in stato di rudere): l’interessato può presentare direttamente dichiarazione all’Ufficio per l’aggiornamento dei dati al catasto terreni

Al fine di sollecitare alla regolarizzazione gli intestatari degli oltre 700.000 ex fabbricati rurali, o loro porzioni, ancora censiti nel catasto terreni (invece che nel catasto fabbricati), sono in arrivo circa 1.200.000 lettere dall’Agenzia delle Entrate.

Nota del Consiglio nazionale dei geometri

Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNGeGL) ha inoltrato ai propri iscritti una nota in cui riassume il provvedimento e sottolineata la possibilità professionale offerta ai tecnici.

In particolare chiarisce che la riduzione potrà essere applicata solo se la regolarizzazione spontanea avviene nei termini indicati nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, e comunque prima della ricezione degli esiti dell’aggiornamento condotto dai tecnici.

 

Clicca qui per scaricare la nota del CNGeGL

Clicca qui per scaricare il comunicato AE