Modelli unificati edilizia, ecco il vademecum con le istruzioni operative

Modelli unificati edilizia, il vademecum dell’Anci con le istruzioni operative per l’uso della nuova modulistica e le semplificazioni previste per i cittadini e i tecnici

 

La Conferenza unificata del 4 maggio 2017 ha sancito l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei seguenti settori:

Ricordiamo che i Comuni devono pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

Inoltre, per i dati che devono essere specificati a livello locale (pagamento degli oneri, dei diritti, etc.), le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

Modulistica in materia di attività commerciali e assimilate

I moduli unificati e semplificati in materia di attività commerciali e assimilate riguardano:

  1. scheda anagrafica
  2. esercizio di vicinato
  3. media e grande struttura di vendita
  4. vendita in spacci interni
  5. vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
  6. vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
  7. vendita presso il domicilio dei consumatori
  8. bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
  9. bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
  10. bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
  11. attività di acconciatore e/o estetista
  12. subingresso in attività
  13. cessazione o sospensione temporanea di attività
  14. notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)

Un apposito quadro riepilogativo indica l’eventuale documentazione da allegare nei seguenti casi:

  • quando vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito della SCIA unica
  • quando vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata

Le semplificazioni

A cittadini ed imprese non può essere più richiesta la seguente documentazione:

  • certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.)
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge
    • certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale
    • relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Tali documenti vengono acquisiti dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presentando tutte le segnalazioni/comunicazioni con la SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) e tutte le domande di autorizzazione in uno  con la SCIA condizionata (SCIA più istanze)

Verrà adoperato un linguaggio più semplice e comprensibile anche per i non addetti ai lavori, in modo da utilizzare il più possibile termini di uso comune.

Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250 mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è
un bar o un ristorante; vengono eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge”ed  inoltre è stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.

Modulistica in materia di attività edilizie

I moduli unificati e semplificati in materia di attività edilizie, oggetto dell’accordo, sono:

  1. CILA
  2. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
  3. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
  4. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
  5. Comunicazione di fine lavori
  6. SCIA per l’agibilità

Modulo CILA

I modulo della CILA è più snello rispetto al precedente e raccoglie in un unico documento le seguenti informazioni:

  • dichiarazioni del titolare
  • asseverazione del tecnico
  • lista di controllo (quadro riepilogativo)

Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi, utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo.

Modulo SCIA e SCIA alternativa

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:

  1. la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.)
  2. la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).

È presente inoltre, una lista di controllo con la documentazione da allegare.

Altri moduli unificati edilizia

Gli altri moduli  completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L’allegato soggetti coinvolti

Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

Le novità dei moduli unificati

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016.

Viene inoltre adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

A cittadini e imprese non possono più essere richiesti:

  • certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
  • la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni)

Considerazioni finali

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 prevede specifici divieti e sanzioni.

Si rammenta, infatti, che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

È vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale.

In particolare è vietato richiedere:

  • informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo del 4 maggio scorso o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
  • documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016). La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)

 

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