Definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità per la cessione del credito ecobonus e sismabonus per i condomini
Finalmente sono arrivate le regole su come cedere il credito ecobonus e sismabonus da parte degli inquilini per interventi condominiali, per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017 ha pubblicato 2 provvedimenti per chiarire le modalità di cessione del credito relative alla detrazione spettante per gli interventi:
- di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici:
- che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
- finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
I soggetti interessati
Il credito può essere ceduto dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito (i cosiddetti incapienti), a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
Possono cedere il credito a favore di:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti
Questi ultimi soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.
È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di:
- istituti di credito
- intermediari finanziari
- amministrazioni pubbliche
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.
Modalità di cessione del credito
Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando i seguenti estremi di quest’ultimo:
- denominazione
- codice fiscale
L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
Il credito d’imposta deve essere ripartito nel seguente modo:
- in 5 quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico
- in 10 quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata
La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente
Ecobonus: tabella di sintesi
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Di seguito riportiamo uno schema di sintesi delle detrazioni possibili per interventi di efficientamento energetico:
Credito cedibile |
Tipo intervento |
Importo max |
Detrazione 70% | Interventi su parti comuni che interessano involucro per oltre 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio | euro 40.000 x numero di unità immobiliari |
Detrazione 75% | Interventi su parti comuni finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 25 giugno 2016 | euro 40.000 x numero di unità immobiliari |
Sismabonus: il quadro riassuntivo
Di seguito riportiamo un quadro riassuntivo relativo al sismabonus per lavori condominiali:
Situazione dal 2017 al 2021 | |
Detrazione fiscale |
|
Importo massimo su cui calcolare la detrazione |
|
Ripartizione della detrazione | 5 quote annuali |
Zona sismica in cui deve trovarsi l’immobile | zone 1, 2 e 3 |
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