06/06/2019 - Il Senato, con
142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni, ha
dato il via libera al
disegno di legge "Sblocca Cantieri".
L'articolo 1, completamente stravolto dopo le tensioni e il successivo accordo tra Lega e M5S, contiene una serie di modifiche urgenti al Codice Appalti. Le misure, che prevedono la
reintroduzione dell'appalto integrato, manutenzione ordinaria e straordinaria su progetto definitivo, limite per il subappalto al 40%, resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020,
nell'attesa che venga completata la riforma complessiva delle norme sui contratti pubblici.
Tra le altre novità in arrivo, la società pubblica Italia Infrastrutture SpA, l'introduzione di deroghe alle norme sulle distanze tra edifici e una nuova classificazione degli interventi in
zona sismica.
Appalto integrato fino al 2020
Fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Ricordiamo che il Codice Appalti del 2016 aveva vietato l'appalto integrato per
tutelare la qualità della progettazione.
Manutenzione con progetto definitivo
Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione
di parti
strutturali delle opere o di impianti. Il
progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo:
relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Subappalto, limite al 40%
Il tetto del subappalto passerà dall'attuale 30% al 40%. Si tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi
subappaltabili. Ricordiamo che la Lega aveva proposto di liberalizzare completamente il
subappalto, mentre il DL Sblocca Cantieri aveva fissato il tetto al 50%.
Non sarà più obbligatorio indicare la
terna
dei subappaltatori già dalla fase di offerta.
Procedura negoziata fino a 1 milione di euro
Nelle gare di importo compreso tra 40mila
euro e 150mila
euro per i lavori,
o fino alle soglie comunitarie (221mila
euro) per
i servizi e le forniture si
procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I
lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.
Nelle gare di importo compreso tra 150mila
euro e 350mila
euro si
procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila
euro e 1
milione di euro,
si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
Per importi
superiori a
1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
Criteri di aggiudicazione
Non ci sarà l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui
scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione.
Certificati e cause di esclusione
Con l'obiettivo di velocizzare le procedure, i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma
scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di
esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati scaduti.
Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle precedenti bozza del ddl di conversione, l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via
definitiva.
Pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Saranno dimezzati anche i
termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.
Collegio anti-contenzioso
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere.
Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.
Distanze tra edifici
Le distanze minime tra edifici, previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni Ente potrà
decidere quali regole seguire.
Contrariamente a quanto stabilito dal decreto legge e da tutte le bozze del disegno di legge, Regioni e Province autonome non avranno l'obbligo di adottare una serie di deroghe
al DM
1444/1968 in
materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici.
Commissario per i condomìni degradati
Nei condomini dichiarati degradati dal Comune, se l’assemblea non riesce a raggiungere un accordo. potrà essere richiesta la nomina di un amministratore giudiziario, che assumerà le decisioni
indifferibili e necessarie sostituendosi all'assemblea.
Opere strutturali nelle zone sismiche
Il decreto modifica e semplifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr
380/2001)
spiegando che la costruzione di opere “realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore” devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
Rispetto al passato, nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della
denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.
Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e
classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.
Italia Infrastrutture SpA dal 1° settembre
Dal 1° settembre 2019 sarà operativa la società Italia Infrastrutture Spa. Sarà gestita dal Mit e dotata di un capitale da 10 milioni di euro. Avrà la funzione di aiutare gli enti che rischiano
di perdere i fondi statali, ottenuti per la realizzazione di un’opera, perché non li utilizzano facendo fermare i cantieri.
Messa in sicurezza di scuole e strade nei piccoli Comuni
I piccoli Comuni, con popolazione fino a 20mila abitanti, avranno più tempo per effettuare i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati
con
400 milioni di
euro
dalla Legge di Bilancio 2019. Il decreto attuativo prevedeva che i lavori dovessero iniziare entro il 15 maggio 2019, pena la revoca delle risorse assegnate. Un emendamento approvato dal Senato
ha spostato questo termine al 10 luglio 2019. Di conseguenza, slitta dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la revoca del finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il termine per
l’avvio dei lavori nel Comuni beneficiari della riassegnazione delle risorse.
Dato che, dall’approvazione della Legge di Bilancio 2019 ad oggi le soglie per la procedura negoziata sono state oggetto di una revisione complessiva, l’emendamento “salva” gli affidamenti
eventualmente effettuati, ai sensi della Legge di Bilancio, nel periodo in cui è in vigore il decreto legge Sblocca Cantieri.