Bonus facciate: detrazione Irpef e anche Ires
La
Legge di Bilancio 2020,
che ha istituito il bonus facciate,
non ha individuato espressamente i beneficiari della detrazione, ma facendo un esplicito rinvio alle disposizioni attuative del bonus ristrutturazioni, contenute nel DM 41/1998, ha indotto a
pensare che il bonus fosse limitato agli immobili residenziali e ai contribuenti Irpef.
L'Agenzia delle Entrate, invece, ha spiegato che il Bonus facciate è una detrazione sia
Irpef
sia
Ires.
Sono invece
esclusi
i professionisti e le imprese che applicano il
regime forfetario.
Chi usufruisce del bonus facciate non può cedere il credito corrispondente alla detrazione nè chiedere lo sconto immediato in fattura.
Bonus facciate per gli immobili in zona A, B o assimilabili
La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che possono accedere alla nuova detrazione gli immobili che sorgono nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del DM 1444/1968.
La circolare aggiunge le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono invece escluse le zone C o assimilate, cioè le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità delle zone A e B. Escluse anche le zone D (e assimilate) destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati.
Bonus facciate, gli interventi ammessi
All'interno delle zone A e B (o assimilate) accedono al bonus facciate gli edifici esistenti, o parti di essi, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La ratio della norma
è quella di favorire la riqualificazione del tessuto urbano esistente. Per questo motivo, spiega la circolare, il bonus facciate non
spetta per
gli interventi effettuati durante la fase
di costruzione dell’immobile
né per gli interventi realizzati mediante demolizione
e ricostruzione,
ivi compresi quelli con la stessa volumetria, inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Per ottenere il bonus facciate, gli interventi devono essere effettuati sull’involucro
esterno visibile dell’edificio,
cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La
detrazione spetta
per:
- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- gli interventi di recupero e restauro della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio;
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali;
- le spese per la progettazione degli
interventi;
- le spese per le eventuali prestazioni professionali connesse all’intervento,
- i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese relative all’installazione dei ponteggi.
La
detrazione non spetta:
- per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio non visibili dalla strada;
- per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni;
- per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Bonus facciate, come convive con l’ecobonus?
L’Agenzia delle Entrate spiega che gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%
dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel
DM 26 giugno 2015 (Decreto
requisiti minimi)
che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio, come indicati nell’Allegato B alla Tabella 2
del
DM 11 marzo 2008,
poi modificato dal
DM 26 gennaio 2010.
Per individuare correttamente le opere agevolabili, il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio va effettuato tenendo conto del
totale della superficie complessiva disperdente. Questo significa che l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali,
pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Se alcune parti della facciata sono rivestite in
piastrelle
o altri materiali che non rendono possibili gli interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica sul superamento del limite del
10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs.
42/2004
) possono essere esonerati dai requisiti di efficienza energetica nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto.
Bonus facciate, scadenze diverse per privati e imprese
La detrazione Irpef e Ires si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2020.
La circolare spiega che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali vale il
criterio di cassa,
quindi fa fede la data dell’effettivo pagamento. Se, ad esempio, un intervento è iniziato a luglio 2019 e i pagamenti sono statui effettuati sia nel 2019 che nel 2020, solo le spese sostenute nel
2020 potranno essere detratte.
Al contrario, per imprese individuali, società ed enti commerciali, si applica il
criterio di competenza,
quindi si considera la data in cui la spesa viene registrata nella contabilità dell’impresa. Questo significa che sono detraibili le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020, anche se sostenute nel 2019 e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
In
condominio,
rileva la data del bonifico effettuato, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Se il condominio ha effettuato il bonifico nel 2020, le
rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus facciate.