L’assemblea condominiale al tempo del COVID-19

La recente diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ha avuto e continua ad avere un importante impatto anche in tema di Assemblee di Condominio e impone una riflessione sulla necessità di conciliare le attività di amministrazione e delibera con le restrizioni imposte dai recenti decreti legge in materia. 

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L’Assemblea Condominiale, infatti, rientra nella categoria delle riunioni in luogo privato menzionate nel Dl n. 6/2020, perciò stesse sottoposte alla disciplina della sospensione ex lege in tutto il territorio nazionale, tenuto conto che si tratta di un evento che prevede un affollamento di persone tali da non poter consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ne consegue, dunque, che sia una eventuale delibera che una convocazione dell’assemblea assunte nella vigenza delle disposizioni emergenziali, sarebbero affette da insanabile e radicale nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.

Motivo per cui, in caso di assemblee già convocate e da svolgersi nel lasso temporale in esame, l’Amministratore dovrà attivarsi al meglio per avvisare gli aventi diritto del rinvio dell’adunanza a data successiva a quella di termine dello stato di emergenza da Covid-19.

Oltre ai canali della posta elettronica certificata e del telegramma, l’Amministratore, assumendo una condotta prudenziale, potrà, in alternativa: a) affiggere l’avviso di rinvio sulla bacheca condominiale o all’esterno del locale portineria; b) inserire l’avviso sul sito internet del Condominio oppure sul sito personale dell’Amministratore; c) comunicare il rinvio mediante mail semplice per i condomini non dotati di Pec, con richiesta espressa di conferma di avvenuta ricezione; d)in ultima ipotesi, si potrebbe ricorrere alla comunicazione telefonica preceduta o seguita da messaggio di avviso del rinvio.

Ciò premesso relativamente alle assemblee già fissate, ulteriore e diversa problematica si pone con riguardo alle future convocazioni e alla gestione della vita condominiale.

Si è, pertanto, aperto un vivace dibattito e confronto sul tema della attuabilità dell’assemblea condominiale in videoconferenza.

In proposito, vi è un orientamento secondo cui, nonostante l’invito del Dpcm del 8.3.2020 ad adottare il più possibile strumenti di collegamento da remoto, tale modalità risulterebbe più complessa per le assemblee condominiali, in quanto:

  1. Richiederebbe una preliminare approvazione, con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 3 c.c. da parte dell’assemblea di una opportuna clausola regolamentare, posto che la riunione in modalità videoconferenza contrasterebbe da quella contemplata dall’art. 67 disp att. c.c.;
     
  2. Vi sarebbe la necessità di adottare comportamenti e modalità di collegamento tali da garantire a tutti gli intervenuti da remoto il rispetto dei medesimi diritti assembleari riconosciuti ai presenti fisicamente alla riunione, con onere per l’Amministratore di disporre di idonea strumentazione e alla previsione di una procedura di voto in videoconferenza.

Il tutto con il rispetto del principio di territorialità consistente nel fissare l’assemblea condominiale nel Comune ove è sito l’Edificio Condominiale.

Ad un siffatto orientamento più restrittivo, si contrappone la possibilità di applicare in via analogica norme e soluzioni proprie del diritto societario, proprio sul presupposto che il Dpcm del 8.3.2020 prescrive l’adozione, ove possibile, nello svolgimento di riunioni, della modalità di collegamento da remoto.

Tale impostazione parrebbe confermata e/o confermabile dall’analisi degli artt. 73 comma 4 e 106 comma 2 e 3 del Dl 18/2020, i quali, rispettivamente, prevedono il primo che le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni possano riunirsi secondo modalità di collegamento da remoto, mentre il secondo che per le assemblee di società si possa prevedere, anche in deroga alle statuizioni statutarie, l’espressone del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante telecomunicazione.

A ciò si aggiunga che l’art. 2370 c.c. comma 4 acconsente, purché espressamente previsto nello statuto (in questo caso Regolamento Condominiale), la cosiddetta “collegialità virtuale” delle assemblee di società.

Anche le stesse agevolazioni di cui alle nuove formulazioni degli artt. 66 (Disposizioni per avviso di convocazione dell’assemblea) e 71 ter (Attivazione di sito internet condominiale) Disp Att. c.c. sembrano confermare un indirizzo che contempli la possibilità di gestire, anche in collegamento da remoto, i vari adempimenti condominiali.

Alla luce dei rilievi che precedono, pur nella sommarietà di quanto sopra illustrato, e considerata l’emergenza sanitaria, appare, oggi più che mai, auspicabile un intervento normativo in termini tali da legittimare il rispetto dei diritti dei condomini e la possibilità di gestire anche in videoconferenza l’assemblea condominiale.

La soluzione delle assemblee condominiali in videoconferenza sembrerebbe a maggior ragione rafforzata, a parere dello scrivente, dal fatto che tale soluzione risulti già allo stato percorribile a condizione del rispetto del contraddittorio, della garanzia di chiarezza del voto, della redazione del verbale e della verifica di tutti i presenti, al fine soprattutto di proseguire nella gestione e vita del Condomino stesso, senza cadere in una “impasse” operativa, che paralizzerebbe la gestione e sopravvivenza del Condominio medesimo.