Bonus facciate, il rifacimento dei balconi accede all’agevolazione?

Il rifacimento di balconi accede al bonus facciate? Gli interventi sui terrazzi sono ammessi? Il rifacimento dell'intonaco e il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata rientrano nella detrazione? Che dicitura devono avere i bonifici?
 
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questa domande nella Risposta 185/2020 in cui specifica per quali lavori si può fruire della detrazione del 90%.
 

Bonus facciate: ok agli interventi sui balconi no a quelli sui terrazzi

L’Agenzia ha ricordato che accedono al bonus gli interventi realizzati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, che ricadano sull'involucro esterno visibile dell'edificio. Sono, invece, escluse dal beneficio le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio, come lastrici solari, tetti, o pavimenti e interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
 
Riguardo al rifacimento dei balconi, l’Agenzia ha specificato che rientrano tra quelle ammesse alla detrazione anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

Bonus facciate per tinteggiatura e riparazione ferri

L’Agenzia ha specificato che l’agevolazione è ammessa anche nel caso in cui si opti per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura.
 
Le Entrate, già nella Circolare n. 2/2020, avevano chiarito che l’agevolazione coinvolge sia gli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica sia quelli finalizzati al decoro urbano, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie.
 

Bonifico per bonus facciate: come compilarlo

Con riferimento alla modalità di compilazione del bonifico per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l’Agenzia fa presente che il bonifico deve riportare tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico).
 
Possono essere utilizzati anche per il “bonus facciate” i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’eco-bonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della Legge 160/2019.
 
Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi, l’agevolazione potrà comunque essere riconosciuta, a patto che non sia pregiudicato in maniera definitiva l’obbligo di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.
 
Discorso diverso per i terrazzi che, per quanto possano essere equiparati ai balconi, ai fini dell'agevolazione sono considerati una “parete orizzontale", come i lastrici solai, e quindi sono esclusi dal bonus.