
Il rifacimento di balconi accede al bonus facciate? Gli interventi sui
terrazzi sono ammessi? Il rifacimento dell'intonaco e il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata rientrano nella detrazione? Che dicitura devono avere i bonifici?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questa domande
nella Risposta 185/2020 in cui specifica per quali lavori si può fruire della detrazione del
90%.
Bonus facciate: ok agli interventi sui balconi no a quelli sui terrazzi
L’Agenzia ha ricordato che accedono al bonus gli interventi realizzati
sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi,
ornamenti e fregi, che ricadano sull'involucro esterno visibile dell'edificio. Sono, invece, escluse dal beneficio le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o
inclinate" dell'involucro edilizio, come lastrici solari, tetti, o pavimenti e interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico.
Riguardo al rifacimento dei balconi, l’Agenzia ha specificato che rientrano
tra quelle ammesse alla detrazione anche il rifacimento del parapetto in
muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera
in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino
trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Bonus facciate per tinteggiatura e riparazione ferri
L’Agenzia ha specificato che l’agevolazione è ammessa anche nel caso in cui si
opti per il rifacimento
dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato
in condominio e per il trattamento dei ferri
dell’armatura.
Le Entrate, già nella Circolare n. 2/2020, avevano chiarito che l’agevolazione coinvolge sia gli interventi per il miglioramento
dell'efficienza energetica sia quelli finalizzati al decoro urbano, inclusa la semplice pulitura e
tinteggiatura della superficie.
Bonifico per bonus facciate: come compilarlo
Con riferimento alla modalità di compilazione del bonifico per il pagamento
delle spese ai fini del bonus facciate, l’Agenzia fa presente che il bonifico deve riportare
tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della
detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico).
Possono essere utilizzati anche per il “bonus
facciate” i bonifici già
predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini
dell’eco-bonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della Legge 160/2019.
Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti
normativi, l’agevolazione potrà
comunque essere riconosciuta, a patto che non sia pregiudicato in
maniera definitiva l’obbligo di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.
Discorso diverso
per i terrazzi che, per quanto possano essere equiparati ai
balconi, ai fini dell'agevolazione sono considerati una “parete orizzontale", come i lastrici solai, e quindi sono esclusi dal bonus.