Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 157/2021 recante: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“. Il decreto del Governo nasce anche a seguito dell’allarme lanciato dall’Agenzia delle Entrate che ha già individuato comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura potenzialmente fraudolente. Il dl è in vigore dal 12 novembre 2021. Il dl contro le frodi sulle agevolazioni fiscali in edilizia Il decreto legge si compone di 5 articoli: art. 1, “Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi“; art. 2, “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi“; art. 3, “Controlli dell’Agenzia delle Entrate“; art. 4, “Clausola di invarianza finanziaria“; 17 novembre 2021 / di Mario Guerriero art. 5, “Entrata in vigore“. Di seguito analizziamo nel dettaglio i primi 3 articoli, ossia quelli con le principali novità riguardanti i controlli sulle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura. Estensione del visto di conformità e congruità delle spese (art. 1) L’art. 1 del nuovo dl, modificando il comma 11 e 13-bis dell’articolo 119 e 121 del dl n. 34/2020, prevede l’estensione del visto di conformità a tutti i casi in cui si voglia usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, per qualsiasi detrazione fiscale in edilizia (non solo per il superbonus, ma anche per ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.). La dichiarazione di conformità non è prevista solamente nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal committente per l’utilizzo diretto, senza cessione del credito o sconto in fattura. Il comma 11, modificato è il seguente: Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Si prevede che l’asseverazione, per quanto riguarda la verifica della congruità delle spese, dovrà tenere conto anche dei prezzi massimi che saranno contenuti in un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente (ora MiTE). Rafforzamento dei controlli preventivi e sospensione delle comunicazioni (art. 2) L’art. 2 del nuovo dl prevede che “l’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio”. La sospensione delle comunicazioni sarà finalizzata al controllo preventivo delle Entrate. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; b. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 3) L’art. 3 del dl prevede che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni per cui è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. I suddetti controlli spettano all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.