Cessione del credito, la nuova Faq dell'Agenzia Entrate

Dopo le novità del decreto Frodi, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una nuova Faq che chiarisce le modalità di cessione del credito per il cosiddetto regime transitorio del superbonus 110 e degli altri bonus casa.

Il regime transitorio della cessione del credito si riferisce a chi ha effettuato la comunicazione di avvenuta cessione o sconto in fattura prima dell'entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio)

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

Prima cessione o sconto

Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"

Prima cessione comunicata all'Agenzia del 17 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto due volte a soggetti qualificati

Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"

Cessioni successive alla prima

Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"

Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbaio 2022 e cessione jolly comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio

Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"